Contributo d'intervento ( L.P. 9/2018 e L.P. 13/1997)

Informazioni generali

Il contributo di intervento è regolato dagli articoli 78, 79, 80 e 81 della L.P. 9/2018, nonché dagli articoli 73 e 75 della L.P. 13/1997.

Secondo la L.P. 9/2018, il contributo d'intervento è composto dal contributo per il costo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione.

1. Contributo commisurato al costo di costruzione

Il costo di costruzione è determinato annualmente dalla Giunta Provinciale tenendo conto della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni (vedi art. 80, comma 2 - L.P. 10.07.2018, n. 9).

I casi di esenzione dal contributo sul costo di costruzione sono disciplinati dalla L.P. 10.07.2018, n. 9 e dal Regolamento sulla determinazione e riscossione del contributo di intervento.

L'importo attualmente in vigore per l'anno 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 932 del 13.12.2022) è il seguente:

  •  Costo di costruzione per m3: 455,00€

Delbera n. 932/2022

2. Contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione

È fissato nella misura del 10% del costo di costruzione per m3 determinato dalla Giunta Provinciale e si compone di:

  • Oneri di urbanizzazione primaria
  • Oneri di urbanizzazione secondaria

Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si fa riferimento all'art. 79 della L.P. 10.07.2018, n. 9 e al Regolamento sulla determinazione e riscossione del contributo di intervento.

Dilazione del pagamento

In caso di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire ed un contributo d’intervento d’importo superiore a 5.000,00 € su richiesta dell'interessato potrà essere concessa la dilazione del pagamento del contributo per il rilascio del Permesso di costruire nel modo seguente:

  • la prima rata, pari al 50% dell'importo stabilito, prima del rilascio del Permesso di costruire.
  • la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo stabilito, prima del deposito della Segnalazione certificata per l'Agibilità e comunque, entro due anni dal rilascio del Permesso di costruire.

A garanzia del versamento della seconda rata deve essere prodotta all'ufficio tecnico unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata, una fideiussione bancaria o assicurativa per il corrispondente importo, contenente l'impegno a saldare l'importo dovuto prima della presentazione della Segnalazione certificata per l'Agibilità e comunque entro due anni dalla data di rilascio del Permesso di costruire, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione previsto nell'art. 1944 del codice civile.


Berechnungstabelle_-_tabella_di_calcolo_Appiano_03.xlsx (0.02 MB)

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