Trasferimento di residenza

Un trasferimento di residenza avviene quando una persona stabilisce la sua abituale dimora in un altro comune. Nessun cambio di residenza si necessita per l'assenza o la presenza temporanea per motivi di lavoro o di studio, soggiorni di vacanza, ricoveri in istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel comune non superi i due anni e lo svolgimento di servizio civile volontario. Chiunque trasferisca la propria residenza in un altro comune deve presentare una dichiarazione entro 20 giorni nell'Ufficio anagrafe del nuovo comune di residenza. Il trasferimento di residenza di un minore richiede il consenso dei genitori o del tutore.

Cambio di residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le modifiche alla procedura per il cambio di residenza, previste dal decreto legislativo del 09.02.2012, n. 5.

A causa delle nuove disposizioni, la dichiarazione per il cambio di residenza può:

  1. essere consegnata direttamente allo sportello del comune e
    1. firmata davanti al funzionario;
    2. se già firmata, consegnata, insieme alle fotocopie dei documenti di identità di tutti gli adulti che desiderano immigrare;
      o
  2. essere inviata per posta raccomandata all'indirizzo indicato dal comune, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità di tutti gli adulti che desiderano immigrare;
    o
  3. essere inviata via fax, insieme alle fotocopie dei documenti di identità di tutti gli adulti che desiderano immigrare, al numero di fax indicato dal comune
    o
  4. essere trasmessa all'indirizzo elettronico indicato dal comune nel modulo elettronico indicato di seguito
    1. firmata digitalmente
    2. utilizzando la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (attualmente non possibile in Alto Adige)
    3. da un indirizzo e-mail certificato del dichiarante
    4. tramite semplice e-mail, che sarà allegata alla dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante e alle fotocopie delle carte d'identità di tutti gli adulti che desiderano immigrare.

Gli indirizzi di contatto sono elencati nella sezione "Responsabile" nella parte inferiore della pagina.

Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, essa deve essere registrata, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Dopo aver ricevuto la dichiarazione, l'Ufficio anagrafe del comune di immigrazione ha 45 giorni per verificare se le informazioni fornite dal cittadino sono corrette o se sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'accettazione delle dichiarazioni. Per i cittadini dell'UE, entro i 45 giorni devono essere controllati anche i documenti attestanti la regolarità del soggiorno specifici secondo d.l. n. 30/2007. Se, entro questi 45 giorni, il cittadino non viene informato dall'Ufficio anagrafe di qualsiasi motivo che impedisca l'accettazione delle dichiarazioni, si applica un accordo tacito (articolo 20 della legge n. 241/1990), in base al quale la dichiarazione fatta nella dichiarazione viene considerata vera e accolta. In caso di rifiuto della dichiarazione, deve essere effettuata una comunicazione motivata al cittadino e la dichiarazione non veritiera dev'essere segnalata all'autorità di pubblica sicurezza competente per le derivanti conseguenze penali ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Se contestualmente alla dichiarazioni di residenza avviene la presentazione della patente di guida e del documento di immatricolazione del veicolo, l'Ufficio anagrafe avvia la procedura per le modifiche alla patente di guida e al documento di immatricolazione e rilascia una conferma provvisoria al richiedente, che deve essere allegata a detti documenti. Entro 180 giorni, l'interessato riceverà quindi un etichetta della motorizzazione, che dovrà incollare nei documenti di cui sopra.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dell'Interno.

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