Impianto termico: controllo

In base al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27) tutti gli impianti di combustione devono essere controllati e puliti. Per gli impianti termici sopra 35 kW è richiesta la tenuta di un libretto di manutenzione e vige quindi l'obbligo dei controlli ivi previsti. Al di sotto di tale soglia non vi sono disposizioni tecniche provinciali, tuttavia sia per motivi di sicurezza che di tutela ambiente e, non ultimo, per tutelare la responsabilità dell'utente dell'impianto termico, non è possibile fare a meno di un regolare controllo dell'impianto.

Nella maggiore dei casi il costruttore dell'impianto prescrive la frequenza dei controlli. In caso contrario vale quanto segue:

  • almeno ogni anno per gli impianti a combustibile solido o liquido (impianto a legna, gasolio, gas metano, pellets, e.s.)
  • ogni due anni per gli impianti dotati di generatore di calore con anzianità d'installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore a focolare aperto installati all'interno di locali abitati (stufa a legna, stufa di maiolica, e.s.)
  • ogni quattro anni per tutti gli altri impianti (impianto a gas, e.s.).

Il controllo riguarda tutte le funzioni, gli apparecchi e i dispositivi indicati nel rapporto tecnico (vedi sotto).

In generale il controllo viene effettuato in parte dallo spazzacamino ed in parte dal bruciatorista secondo il proprio campo di competenza. Il proprietario dell'impianto termico dovrebbe conservare il rapporto tecnico almeno fino al controllo successivo. La pulitura dei camini, canali da fumo e focolari degli impianti termici avviene secondo la legislazione provinciale in materia. Per informazioni potete rivolgervi all'Ufficio provinciale Prevenzione Incendi, telefono +39 0471 416020, e-mail prevenzione.incendi@provincia.bz.it, oppure al vostro spazzacamino.

Qui trovate il rapporto tecnico.

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