Agriturismo (esercizi ricettivi, ristori di campagna, attività di tempo libero)

Rientrano fra le attività agrituristiche:

  1. dare ospitalità in alloggi;
  2. somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank"), su malghe in esercizio ("Almschank"), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in forma di party-service;
  3. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonché attività di assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'esercizio delle attività citate può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune in cui viene esercitata l'attività agrituristica. La comunicazione deve contenere:

  • la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
  • la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere;
  • l'indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all'attività;
  • la specificazione della capacità ricettiva;
  • l'indicazione dei periodi di esercizio;
  • indicazioni circa l'apporto di prodotti propri e di aziende agricole della zona, se richieste.

Alla comunicazione vanno allegati:

  • idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda agricola;
  • la documentazione comprovante un'ade-guata formazione professionale, posseduta dall'imprenditore o da un familiare che partecipa attivamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

Il comune compie i necessari accertamenti entro 60 giorni e può formulare rilievi motivati. Il comune rilascia l'attestazione di iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche qualora, in seguito agli accertamenti eseguiti, non riscontri carenze o irregolarità oppure, se riscontrate, non appena le stesse siano state rimosse.

Dal 1° settembre 2015 tutte le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente mediante il frontoffice dello sportello unico digitale (SUAP). Non potranno più accettare documenti in forma cartacea, tramite semplice e-mail oppure pec-mail.

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